Investigazioni Private

Le investigazioni private mirano alla tutela del privato contro ogni azione o fatto che mina la sua libertà, la sua sicurezza e la sua serenità.
L’elevata professionalità della Salerno Investigazioni consente di operare nei seguenti settori di intervento in maniera efficiente ed efficace:


TIPOLOGIE DI INDAGINI

Indagini ex artt. 134 e 135 TULPS

Informazioni per Banche su profili soggettivi ed affidabilità di clienti, con riscontri sulla reale esistenza di persone e sedi di ditte o società.
Attività per compagnie assicurazioni-fideiussioni e finanziarie
Informazioni economiche / patrimoniali / finanziarie e creditizie / industriali
Recupero crediti stragiudiziale - rintraccio debitori - rintraccio coobligati.
Accertamenti sulla consistenza patrimoniale
Indagini di natura bancaria/postale – esami estratti conto ( per ditte e società, anche con riscontri operati sulla contabilità ufficiale e riscontri materiali su acquisti o vendite)
Localizzazione beni immobili a livello nazionale. Ricerche immobiliari di conservatoria.
Rintraccio nuovi indirizzi. Rintraccio posti di lavoro
Accertamenti su fornitori / clienti / concorrenti. Fallimento e cessioni attività.
Accertamenti sull’effettivo possesso di titoli abilitativi all’esercizio di professioni ( esempio possesso della laurea – di specializzazioni - effettivo superamento di esami di abilitazione - iscrizioni presso U.I.C. per operatori finanziari, ecc.)
Indagini familiari - Accertamenti su frequentazioni e comportamenti giovanili anche nel campo delle droghe.


indagini difensive a favore dell’indagato
Artt. 327 bis e 391 bis del Codice di Procedura Penale
Questa innovazione normativa, da la facoltà alla persona indagata, o comunque sottoposta ad indagini preliminari, di far svolgere indagini ed investigazioni volte all’acquisizione di elementi di prova a suo favore idonei a confutare la tesi accusatoria.
Se utilizzato tempestivamente e con la dovuta esperienza e professionalità, può rivelarsi uno strumento importantissimo per bilanciare il divario tra accusa e difesa, e consentire l’acquisizione di validi elementi probatori a favore dell’indagato.
L’attività investigativa può essere avviata direttamente dal difensore, il quale, d’iniziativa a su attivazione del cliente, può conferire incarico all’investigatore privato autorizzato.
Si riportano integralmente le due principali fonti normative:

Art. 327 Bis
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Art. 391-bis.
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.